Tra le detrazioni assicurative è la più generosa e la meno conosciuta: sui premi delle polizze che coprono eventi calamitosi su immobili a uso abitativo spetta una detrazione IRPEF del 19% senza limite di importo. Non c’è il tetto di spesa che invece si applica alle polizze vita e infortuni.
Chi ne ha diritto
- La polizza deve riguardare unità immobiliari a uso abitativo. Non è richiesto che si tratti della prima casa: la detrazione può riguardare anche più immobili.
- Spetta a chi paga il premio in quanto contraente, a prescindere dall’intestazione dell’immobile.
- Non spetta se la polizza copre soltanto una pertinenza (per esempio il solo box auto) senza l’abitazione.
Il punto che fa perdere la detrazione
Quasi nessuno stipula una polizza «solo calamità»: nella pratica si acquista una multirischio casa, dove la garanzia contro gli eventi calamitosi è una delle tante insieme a furto, incendio e responsabilità civile.
La detrazione spetta solo sulla quota di premio riferita alle garanzie calamitose, non sull’intero premio della multirischio. Serve quindi che la compagnia indichi separatamente quell’importo nella certificazione annuale dei premi.
È il passaggio dove si perde più spesso il beneficio: se la certificazione riporta un unico importo complessivo, in dichiarazione non si sa quanto portare in detrazione. La richiesta di scorporo va fatta alla compagnia — meglio se al momento della stipula, ma è ottenibile anche dopo.
Come si porta in dichiarazione
- Recupera la certificazione dei premi emessa dalla compagnia.
- Verifica che la quota relativa agli eventi calamitosi sia indicata in modo distinto.
- Conserva la prova di pagamento tracciabile del premio.
- Indica l’importo nel quadro degli oneri detraibili del modello 730 o Redditi.
Non confonderla con le altre detrazioni assicurative
| Tipo di polizza | Detrazione | Limite di spesa |
|---|---|---|
| Eventi calamitosi su immobili residenziali | 19% | Nessun limite |
| Vita e infortuni (rischio morte o invalidità permanente) | 19% | 530 € di premio annuo |
Il vantaggio fiscale non è il motivo per cui assicurare casa, ma cambia parecchio il costo reale della copertura: su una garanzia calamitosa da 300 euro l’anno, quasi 60 euro tornano indietro. Se stai valutando una polizza casa, chiedi fin da subito che la quota calamitosa sia certificata separatamente.
Fonti: art. 15, comma 1, lett. f-bis del TUIR (D.P.R. 917/1986), introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e applicabile ai premi versati dal 1° gennaio 2018 per polizze contro eventi calamitosi su unità immobiliari a uso abitativo; art. 15, comma 1, lett. f del TUIR per il limite di €530 su vita e infortuni. Contenuto a carattere divulgativo, aggiornato ad agosto 2026: non costituisce consulenza fiscale, per il caso specifico rivolgiti al tuo intermediario e al tuo commercialista.